Studio Associato Grimaldi

Studio Commerciale, Tributario, Legale

 
 

Il nostro studio di professionisti è a disposizione delle imprese

Consulenza fiscale, contabile e societaria.

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START UP E PMI INNOVATIVE NOVITA’ SUGLI INCENTIVI PER CHI INVESTE

By Economia

Il Governo italiano ha introdotto una serie di nuove iniziative per incentivare e sostenere le startup innovative, con un’enfasi particolare sulla promozione degli investimenti e sul rafforzamento del tessuto imprenditoriale innovativo del Paese. Questi interventi sono inclusi nel Decreto Concorrenza recentemente approvato e saranno ulteriormente potenziati con la Legge di Bilancio 2025 e altre misure legislative future.

Novità sugli Incentivi per le Startup Innovative

Il Decreto Concorrenza introduce una serie di nuove regole e agevolazioni per le startup innovative, tra cui:

  • Capitale Sociale e Occupazione: Le startup innovative saranno tenute ad avere un capitale sociale minimo di 20.000 euro. Inoltre, entro il secondo anno di iscrizione al Registro speciale delle startup innovative, dovranno impiegare almeno un dipendente. Questo requisito è stato introdotto per garantire una struttura finanziaria solida e un impegno tangibile nell’impiego di risorse umane.
  • Incentivi Fiscali: Sono previsti crediti d’imposta per gli investimenti effettuati da incubatori certificati nel capitale sociale delle startup innovative. Questi incentivi fiscali hanno l’obiettivo di stimolare sia gli investimenti privati che quelli istituzionali. Gli investitori potranno beneficiare di detrazioni fiscali significative, riducendo così il rischio associato agli investimenti in startup.

Potenziamento degli Incentivi

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) ha chiarito che queste misure rappresentano solo un primo passo verso la creazione di un ecosistema più favorevole per le startup innovative. Si prevede che ulteriori interventi verranno integrati durante il processo parlamentare e con la Manovra 2025. Tra le misure allo studio ci sono:

  • Visti per Investitori: Saranno introdotte integrazioni ai visti esistenti per facilitare l’ingresso e il soggiorno degli investitori stranieri in Italia. Queste misure mirano a rendere l’Italia un paese più attraente per gli investitori internazionali, semplificando le procedure burocratiche per l’ottenimento dei visti e favorendo l’afflusso di capitali esteri nel settore delle startup.
  • Unità di Missione: È stata istituita un’Unità di Missione presso il MIMIT, incaricata di coordinare le politiche legate all’innovazione e alle startup. Questa unità avrà il compito di garantire la coerenza e l’efficacia delle varie iniziative governative, monitorare i progressi delle politiche di incentivazione e proporre ulteriori interventi per supportare lo sviluppo delle startup innovative.

Collaborazioni e Attori Coinvolti

Il Governo sta collaborando con vari attori chiave dell’ecosistema dell’innovazione per elaborare e implementare le nuove normative. Tra questi attori vi sono:

  • Venture Capital: Fondi di investimento specializzati nel fornire capitale di rischio alle startup innovative in cambio di quote di partecipazione. Questi fondi giocano un ruolo cruciale nel sostenere la crescita delle startup, offrendo non solo finanziamenti ma anche competenze e reti di contatti.
  • Associazioni di Categoria: Tra cui InnovUp, Italian Tech Alliance e AIFI, che rappresentano e supportano le startup innovative e gli investitori. Queste associazioni lavorano a stretto contatto con il governo per assicurare che le esigenze delle startup siano adeguatamente rappresentate e per promuovere politiche favorevoli allo sviluppo dell’ecosistema innovativo.
  • Istituzioni Pubbliche: Come Invitalia e CDP Venture Capital, che offrono supporto finanziario e operativo alle startup innovative. Invitalia, l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa, fornisce finanziamenti e assistenza tecnica alle startup, mentre CDP Venture Capital gestisce fondi di investimento volti a sostenere l’innovazione e la crescita delle nuove imprese.

Legge 28 ottobre 2024 n. 162

La Legge 28 ottobre 2024, n. 162, contenente disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative tramite agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2024 ed il  provvedimento continua nella politica di   creare un ambiente più favorevole per la crescita delle imprese innovative in Italia.

Agevolazioni Fiscali per Investimenti in Start-up e PMI Innovative

La legge prevede che per gli investimenti effettuati in start-up innovative e PMI innovative venga riconosciuta una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Se l’ammontare della detrazione supera l’imposta lorda dovuta, l’eccedenza verrà riconosciuta come credito d’imposta. Questo credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi per ridurre le imposte dovute o in compensazione con altre imposte. Il credito d’imposta è fruibile nel periodo d’imposta in cui viene presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi d’imposta successivi.

Sostegno alla Patrimonializzazione delle Imprese e Rafforzamento delle Filiere

Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e rafforzare le filiere, le reti e le infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato dei capitali italiano, la legge prevede che il “Patrimonio Destinato” possa effettuare interventi finanziari. Questi interventi includono la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) di nuova costituzione e istituiti in Italia. Questi OICR devono essere gestiti da società di gestione del risparmio (SGR) autorizzate ai sensi dell’articolo 34 del Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-bis, 41-ter e 41-quater del medesimo Testo Unico. La politica di investimento di questi OICR deve essere coerente con le finalità del “Patrimonio Destinato” e rispettare specifiche condizioni.

 

CHE COSA SONO LE DAO E COME COSTITUIRNE IN ITALIA

By Economia

La Dao è una Organizzazione Decentralizzata gestita da un Autonomous Agent, ovvero da un software che se ne occupa in maniera “autonoma” rispetto ai suoi partecipanti, ed è impiegata sempre più frequentemente per esercitare attività d’impresa. Il punto slla possibilità di utilizzarla in Italia .

L’avvento della tecnologia DLT (distributed ledger technology) ha permesso la nascita delle DAO (Decentralized Autonomous Organization), strutture organizzative innovative impiegate, sempre più frequentemente, per lo svolgimento di attività d’impresa.

Per capire cosa sia e come “funzioni” una DAO è necessario partire dagli scritti di Vitalik Buterin, creatore della rete blockchain Ethereum, l’infrastruttura che ha permesso lo sviluppo della Finanza Decentralizzata (DeFi). Vitalik Buterin, infatti, già dal 2014, vista la rapida ascesa di questi fenomeni “organizzativi”, aveva sentito la necessità di fare chiarezza in merito al significato da attribuire a questo termine.

Seguendo il suo esempio, per giungere a una definizione di DAO, è necessario prima comprendere il significato dei termini che ne costituiscono l’acronimo. Il termine DAO è infatti composto dalla “A” di Autonomous e dalla “DO” di Decentralized Organization.

Autonomous si riferisce agli Autonomous Agent, enti informatici così tanto autonomi (in teoria) che, secondo Buterin, non avrebbero bisogno dell’uomo per sopravvivere. Un esempio di Autonomous Agent noto a tutti può essere un virus informatico, un software che, una volta lanciato dal tuo programmatore, “vive” nei computer infettati indipendentemente dalla volontà del suo creatore. Gli Autonomous Agent più complessi sono quelli in possesso di sistemi di intelligenza artificiale così sofisticati da riuscire a sopravvivere anche al mutamento dell’ambiente informatico che li ospita.

Le Organizzazioni Decentralizzate invece sono organizzazioni di beni e persone che funzionano senza un organo centrale incaricato della loro gestione. Per ovviare a ciò, i singoli partecipanti all’organizzazione operano all’interno della stessa nel rispetto di alcune regole predefinite che riescono a coniugare l’interesse egoistico di diverse categorie di soggetti pur in assenza di un controllo centrale. Un esempio è il funzionamento di Bitcoin, la prima criptovaluta che ha introdotto nella vita di tutti i giorni il concetto di decentralizzazione.

All’esito di queste prime riflessioni, una DAO può quindi essere definita come una Organizzazione Decentralizzata gestita da un Autonomous Agent, ovvero da un software che se ne occupa in maniera “autonoma” rispetto ai suoi partecipanti. Questo risultato ci impone di riflettere sul corretto grado di autonomia che una DAO deve possedere per definirsi tale e distinguersi da una semplice DO.

Le DAO nella pratica

Una delle prime (se non la prima), DAO a essere stata lanciata è TheDAO, la DAO oggi sicuramene più famosa. La sua fama è dovuta ad una serie di eventi degni di nota, ovvero: (i) l’aver raccolto 150 mln di dollari (in Ethereum) in 15 giorni offrendo al pubblico il proprio token; (ii) l’essere stata vittima di una attacco hacker che ne ha sottratti circa 1/3; (iii) l’aver salvato i fondi grazie a un “fork” della rete Ethereum; nonché (iv) l’essere stata successivamente oggetto di un report della SEC che ha affermato l’applicabilità delle norme in merito all’offerta al pubblico di prodotti finanziari alle ICO.

Particolarità degna di nota è che TheDAO non era stata “incorporata” in un ente giuridico. Essa “esisteva” solo on-line interagendo con il mondo esterno attraverso specifici intermediari. Per sua volontà, TheDAO rimaneva, nei suoi piani, un ente puramente informatico.

Così come TheDAO, sono poche le DAO che hanno deciso consapevolmente di assumere una precisa forma giuridica. Delle 160 DAO esistenti secondo il sito deepdao.io sembrano essere poche quelle che hanno assunto esplicitamente una forma associativa o societaria. Fra i casi degni di nota, la maggior parte hanno costituto delle associazioni o delle fondazioni, pochissime delle società. Anzi, di recente non è sfuggito agli onori della cronaca la notizia secondo cui una delle più famose DAO esistenti, quella che gestisce l’emissione del token DAI (una criptovaluta dalla capitalizzazione di $6 miliardi di dollari) ha chiuso la propria fondazione allo scopo di raggiungere un livello di decentralizzazione ancora più elevato.

Fra gli esempi di DAO costitute utilizzando forme societarie, per mera curiosità, è possibile comunque citare il caso di dOrg, una DAO che ha utilizzato una recente innovazione legislativa varata nello stato americano del Vermont che consente la costituzione di Blockchain Limited Liability Company (società a responsabilità limitata che possono avvalersi dichiaratamente di mezzi basati su tecnologia DLT per esprimere voti in assemblea o votare i propri amministratori). Oppure il caso di TheLAO che è stata costituita come Limited Liability Company, a dimostrazione che forse non serve un intervento legislativo che introduca “nuovi” modelli societari per permettere l’incorporazione di DAO.

Una DAO in Italia: spa e srl?

Cercare di replicare l’esempio del caso TheLAO in Italia è un esercizio non facile, ma nemmeno impossibile.

Come già evidenziato in parte della letteratura sull’argomento, la necessità di costituire un ente a responsabilità limitata ha lo scopo di evitare il rischio che una organizzazione di persone che svolgono “insieme” attività di impresa possa essere qualificata alla stregua di una società in nome collettivo irregolare con il rischio che qualsiasi token holder, anche chi che ne possiede una quantità veramente ridotta, possa essere considerato illimitatamente responsabile per tutte le obbligazioni sociali. In altre parole, il rischio è che il rapporto fra i possessori di token della DAO venga qualificato alla stregua di una società di fatto; evento questo che avrebbe come conseguenza la responsabilità illimitata di tutti i soci/possessori dei token della DAO.

Tralasciando, per ragioni di brevità, i ragionamenti in merito alla necessità che la DAO non sia “totalmente autonoma” (in questo caso, infatti, sarebbe un algoritmo a dover essere qualificato come imprenditore/amministratore della società e ciò, allo stato, non sembra essere ammissibile nel nostro ordinamento), il vero problema riguarda la scelta del modello societario più adatto.

Non sembrerebbe, infatti, possibile costituire una DAO come società per azioni. Nonostante l’astratta possibilità di far circolare le azioni della società tramite token, la necessità che una S.p.a. sia gestita da un consiglio di amministrazione o da un amministratore unico si scontra con la natura decentralizzata dell’ente.

Il problema dell’amministrazione dell’ente può invece essere risolto tramite la costituzione di una S.r.l.. In questo modello, infatti, è possibile che i soci “in quanto tali” si occupino direttamente dell’amministrazione. Non è quindi necessario preoccuparsi dell’istituzione di un organo centralizzato, che intacchi la natura “decentralizzata” dell’ente.

Le problematiche maggiori si rinvengono andando a considerare la possibilità di far circolare le quote di S.r.l. attraverso la loro incorporazione nei token.

Fra le varie soluzioni che si possono ipotizzare al riguardo, quella maggiormente elegante richiederebbe l’impiego del meccanismo “alternativo” di circolazione delle quote di S.r.l. previsto dall’art. 100-ter del TUF. La sua adozione, però, allo stato dell’arte, non è comunque di facile impiego in quanto richiede il supporto di un intermediario finanziario nonché la conclusione di una campagna di equity-crowdfunding.

Un intervento del legislatore potrebbe facilitare le cose?

Come osservato, costituire una DAO in Italia non è impossibile ma non è nemmeno facile. Gli ostacoli maggiori si rivengono nella normativa che caratterizza le società a responsabilità limita e i sistemi di circolazione delle quote.

Le quote di s.r.l., diversamente dalle azioni delle S.p.a., non sono, infatti, destinate alla circolazione tra il pubblico. Il legislatore, però, è già intervenuto in passato, allo scopo di favorire il mondo delle start-up e lo strumento del crowdfunding, introducendo il metodo di circolazione alternativo di cui all’art. 100-ter del TUF.

Non dovrebbe quindi apparire eccessivamente “snaturante” una modifica legislativa che “aggiornasse” il meccanismo di cui all’art. 100-ter del TUF prevedendo la possibilità di adattarlo all’impiego della tecnologia blockchain.

Articolo di Salvatore Luciano Furnari 

OPEN BANKING AND LENDING: IT’S A MATCH

By Economia

How Consumer Credit and AI are the maids of honour of a marriage blessed by heaven and celebrated by faire.ai

Building up a financial service on top of open banking foundations, it’s something far way more noteworthy than a simple pitch shift from an operational process. It’s the disruption of a paradigm from a conservative past and a configuration that hasn’t been yet fully recognized by financial authorities. Being a hybrid system built on top of financial aggregation and being a financial agent, as a sole credit intermediary, triggers critical points that are disruptive as much as introducing a blockchain in an established business process.

Oh Dear, Looks like both swiped right

Blockchains are a new paradigm of decentralization of data and open banking is a new paradigm for the ownership of data.

Give me some credit, please.

Which is the key factor that made such a marriage possible? In 2018, a new opportunity called Open Banking: with such a technological trend, the ownership of the transactional data, literally the card transaction and bank settlement for paying your daily morning cappuccino, is taken back to the hands of the customers. Until that moment, the solely responsible actor with the ownership and the granted data access was the bank owning the account. The situation has dramatically changed with the consequence that now any bank customers can deliberately grant their own account data to any third-party services, specialized on additional — and hopefully far way better — financial products that might even not be provided by the original bank. Consumer credit is just one of the added value financial services that can be built on top of open banking transactions.

Let’s take a snapshot of the current situation. Consumer lending is a pretty powerful financial instrument that does have a massive impact on people’s life. A massive impact that can change a person’s life for good. At the same time, conservative lending so far has been one of the most flawed processes, both from banks and customers perspective, that brought it to be one of the most feared beasts in the bank products’ zoo.

  1. The onboarding of the user is a tedious process due to offline processes, including the collection and physical submission of paperwork, as well as often requiring a physical presence in the branch.
  2. Waiting times are long to get approval from the bank, due to manual review processes, ranging from 5 to 10 days. The bank itself bears the offline processes’ burden from collecting and sending physical documents: manual activities such as data entry take time and errors. The operation is then prolonged and cumbersome, with requests for bureaucratic documents (such as payslips and signing of documents) to be done in person at bank branches or through the post offices (!).
  3. Moreover, Conservative and non-inclusive risk models are based on socio-demographic inputs whenever data for credit bureaus is missing. That leads to a very unfaircredit risk model and, therefore, limiting the possibility to disbourse credit to customers that can get and handle loans. Socio-Demographic data does not matter!
  4. Yeah, if you get an unfair risk score, just based on your socio-demo background, credit can be pretty expensive too.

So fare so long, we’ve decided to take care of such pain points building up a new innovative startup in Europe called faire.ai. Faire.ai is a fintech credit specialized in consumer credit automation that leverages Open Banking (PSD2) as data source and AI for credit risk, in order to offer consumer lending as an added-value financial service. Our vision is to create credit analytics services based on artificial intelligence and machine learning and enable traditional banks to integrate consumer credit through a single API offered on a cloud platform.

In order to solve the point 1 and 2 and make the things even more interesting, we’ve decided to architect a system that executes the evaluation and the disbursement of a credit instantaneously to any customer requesting a loan through our application and platform, reducing the 5/10 days normally required for disbursement to just a few seconds. This is a technologically groundbreaking challenge and a unique product on the European scene that connects banks and technology platforms, directly exploiting the open banking directive’s opportunity.

Hang on, that’s cool so far (eh) but 1. how are you going to provide the instant feature?

We talk directly with the core banking systems of our partner’s bank. At a deeper technical level, we have crafted our own connector, a software module (a microservice for the geekys) that we directly deploy within the banking platform virtual private cloud, that communicate straight with the bank’s core banking system. With such a solution, we can operate automatically at bank level, approving credit and making an instant disbursement to the customer to the bank account that has been aggregated.

Hang on, that’s cool so far (eh) but 2. how is the bank going to trust your credit eligibility process?

The solution to such a problem is essentially at the heart of faire.ai’s value proposition. The rules we use for due diligence and credit eligibility have been decided and approved ahead of time together with the bank. We outsource and automatically execute the credit assessment and approval process on the bank’s behalf.

Hang on, that’s cool so far (eh) but 3. how are you going to simplify the processes?

Within faire’s platform, every process that belong to the domain of debt such as onboarding, creditworthiness assessment, credit application, signing of the contract through a digital signature, and disbursement itself, are shaped to take place through our cloud platform and our mobile app. Faire.ai is moving in the direction of democratising application processes by simplifying and digitalising all procedures, and in particular by making credit approval and disbursement instantaneous, which is pretty unique, especially here in Italy.

Precisely, faire.ai is a cloud company that acts as an agent in financial activity and a “one-man credit intermediary”, externalizing the consumer credit management and enabling the banks to enter the retail credit market. So through open banking, we enable the partner bank to provide credit to customers of other bank competitors. A pretty advantageous position for our actual banking partners who can extend their market towards the retail segment having the processes totally automated, not requireing the physical intervention of any person.

Ok then, Let’s talk about AI

So the plan to take over the world is to disrupt conservative risk models and replace any human-based like operation with Artificial Intelligence. What does it mean Artificial Intelligence? There’s a pretty huge misconception about the meaning of AI: journalists generally give to AI a definition (often catastrophic) that does not meet the expectations of data scientists.

The impact of Artificial Intelligence must be idealised as a factor that is leveraging the human possibilities: we can do extremely fast operations with AI that emulate human intervention. Replicating human behaviour becomes the guideline for the creation and the crafting of a technology. Classic creditworthiness trusts in a limited number of consumers’ characteristics as AI opens to evaluation on large datasets that individuals cannot reason on.

Ok, so let’s shed some light and reveal some industrial secrets

Through a local open banking gateway we obtain the open banking data, that the customer allows us to read, in a secure manner. The data is processed then through different layers:

  1. the first level of analysis is performed by a supervised learning module that categorizes transactions towards our internal and proprietary category model.
  2. The next step is to exploit these “enriched” transactions to run several ML forecasting models to analyze future customer behaviour and spending power.
  3. Weextract more than 50 key performance indicators (KPIs) that give us an obvious “snapshot” of the customer’s economic situation from these layers. With a certain threshold of probability, how will it be in short to medium future terms?
  4. From all this, we derive a synthesis model that we call the Risk Score. All these parameters are then passed on to the connector, which runs a risk model that executes a model of rules, decided ahead of time with the bank, which automatically assesses case by case the credit eligibility.

Current bank risk models analyze data from credit histories that come from risk centres. Our point of innovation is that credit assessment is closely linked to the user’s transactional data, collected and analyzed in real-time from current accounts using open banking. Given the size of the dataset for each user, Artificial Intelligence has the ability to extract value from this mass of data that would otherwise be “incomprehensible” to any human being.

Thanks to this alternative data source, we overcome traditional models where the lack of a payslip or a credit history makes people unbankable or assessed according to a socio-demographic categorization, creating a bias, as it is not related to the real data of the people.

Thanks to new KPIs and the analysis of associated data, we create a timely and sustainable score for segments usually excluded from credit: young workers, part-time students, or simply freelance workers. Each worker is internally assigned a profile and a credit line, regardless of where you came from and who you are, and the disbursement is instantaneous as it is executed through our software connector.

At the very end of the line, the partner bank executes the lending: the customer itself belongs to the bank as matter of fact that we are a cloud financial intermediary. We have a revenue-sharing model with any bank partner and therefore we get a percentage on the interest of the loan disbursed. It is a very profitable model and very “faire” as we earn in correlation if the bank or financial institution is able to disburse the loans to the people. The competitive advantage we give to the partner bank is that we scale up the disbursement volumes, so we can also offer to customers lower and competitive rates than the market.

The target audience we have so far analysed is such segment of the population that has no generally difficulties in managing its own finances through new technologies (I would say the 18–50 age range). Generally young people or professionals, or anyone familiar with the technology. Therefore, our flagship mobile product, that will see the light in September 2021, CREAMaims to allow the customer to get a credit refinancing existing transactions. Such functionality makes it possible to create new life opportunities for people who can recover liquidity from expenses that cannot normally be refinanced.

 

The credit itself is a financial instrument that can contribute to change the life of a person, opening possibilities that would not be possible in normal conditions. At the same time credit if used badly can lead to a frustrating life situation (the famous downward spiral of debt). That’s why education and bare-to-simple access on how to use a certain financial instrument is a mandatory requirement, and that’s the role of Fintech: to Democratize the access of financial instruments and leverage the quality of life of people.

TL: DR; Essentially we will democratize the access to the instant lending. Easy-peasy lemon-squeezy.

Risk Central and Credit Bureaus have not inclusive and unfair risk score model that do not follow the modern trends of society. Faire.ai is advancing in the direction of democratizing the application processes, simplifying and digitizing all procedures and in particular realizing the benefit of making the approval and disbursement of credit instantaneous, a unique case in Italy.

And the journey so far…

It has been so far an upward-spiral rollercoaster of emotions. A fintech startup like Faire.ai is an entity built upon a constellation of independent and complementary components, very different in nature and, at the same time, high coupled to each other: tech, product, compliance, marketing, business, analysis, design, communication. Some of these layers, especially tech and compliance, have to deal with existing inflexible, conservative and legacy infrastructures. Such topics can be pretty challenging, in a world where there is very little space for errors as we are dealing with a very emotional subject: money.

Everything started with the goal to provide a financial instrument on the market simply leveraging a new opportunity that is still unexplored: the open banking. Actually, our value proposition and product is divided into offering a credit score as a service, a cloud platform for enabling instant lending and a whitelabel solution. It has been so fast that this year we are already going outside the Italian market and exploring Europe.

A creamy cake of Fintech for the Future.

I would like to stress a global fact: in the last 20 years, the global Gross domestic product is increased significantly. Globally now the economy is three times greater than the 2000 and especially it is much more integrated and interconnected, thanks to technology and Fintechs. As an advantage, the increased GDP took out of poverty from about 1 billion people in the world, but still, the fintech product must be significantly simplified to make it accessible to people. The modern society nowadays has very little know-how about financial instruments and educational institutions do not grant any, or very little, financial education. Even more, media on a regular basis are giving psychological terrifying news about seldom stock market crashes and people that get somehow scammed by banks or by any Ponzi’s schemas. It’s easy to get pretty uncomfortable by financial subject that are always introduced as complex to understand and difficult to manage. Nonetheless, money is a very sensitive subject that leads to emotional impact, where there is pretty little space for errors. So people do actually lose the possibility to leverage their lives with very powerful financial instruments such as credit, investment, insurance, savings account, payments, pfms, etc that can give a significant contribution and be a life-changer.

That’s exactly the role of Fintech and the mission of faire.ai. To Democratize the access to financial instruments and leverage the quality of life. Any financial instrument has strengths and weaknesses, therefore whenever there is the simple access to them and a clear understanding of how do they work, then they can be beneficial. The role of Fintech is therefore to educate people to understand the pro and cons of every financial instrument and lead the customer to use them in order to have a positive impact on their life.

Articolo  di  GIANLUIGI  DAVASSI    del  15/1/2021

Fonte :  www.faire.ai 

Fintech – Prodotti innovativi delle nuove Startup per il settore bancario

By Economia

Il mondo bancario, o più in generale il settore dei servizi finanziari, svolge un ruolo di fondamentale importanza per privati e imprese della società contemporanea. Le innovazioni tecnologiche del settore hanno dato vita al cosiddetto “Fintech”, l’insieme dei prodotti e servizi che stanno nascendo grazie all’applicazione delle ultime tecnologie al mondo della finanza.

Alcune di queste innovazioni, come il semplice online banking o i servizi di risparmio e investimento basati su app mobili, sono ormai più che comuni tra i cittadini.  Altre, invece, stanno ancora attraversando le fasi di ricerca e sviluppo, ma potrebbero presto rivoluzionare diversi processi che riguardano le nostre interazioni con le banche ed altri enti.

Tra gli esempi più interessanti presenti in Italia in questo istante si può sicuramente citare  CREAM  il prodotto innovativo promosso  dalla FAIRE LABS srl  una fra le realtà più avanzate nel settore Fintech;  la  Faire Labs , infatti,  ha riscosso un enorme interesse dagli operatori del settore,  per la  realizzazione  di  una piattaforma cloud per l’automazione del  credito  al  consumo  e  alle  PMI  offrendo,  in  qualità  di  technology  enabler,  consulenza alle aziende nel realizzare soluzioni innovative in ambito fintech.

La piattaforma cloud specifica per l’automazione del credito offre ai partner di Faire Labs  una  collezione di servizi sviluppati con un approccio  API  as  a Product.  Il modello di business che la piattaforma realizza è B2B e viene  utilizzata dai partner con il paradigma as  a  Service.  La piattaforma permette di fare valutazioni del merito creditizio dei clienti dei partner e di monitorare lo stato dei prestiti concessi. A tale scopo,  Faire Labs implementa servizi di analytics basati su intelligenza  artificiale  e  machine  learning  e  utilizza  le  best  practices  dell’open banking sfruttando appieno le opportunità offerte dalla direttiva PSD2

 In  ambito consulenza Faire Labs supporta le banche e le fintech sia in campo tecnologico che nel design e nella realizzazione di prodotti fintech con un approccio customer centric che vede tra i suoi punti di forza  User Experience (UX) e User Interface (UI) intuitive e alto valore tecnologico, elementi questi che hanno permesso il successo e l’espansione internazionale di molti player che nei recenti anni sono emersi nel panorama fintech.

 

CREAM – Esempio di caso d’uso

  1. Instant lending. Il cliente della banca può richiedere il rimborso di una o più transazioni avvenute nel passato in massimo tre passaggi; l’algoritmo di Faire Labs integrato nell’home banking, partendo dalle transazioni in entrata e in uscita avvenute sul conto del cliente, effettua una valutazione del rischio di credito del cliente. Se la valutazione è positiva, la banca concede il prestito e recupera il credito attraverso il piano di pagamenti differiti scelto dall’utente (3-6-9 rate).
  2. Account   Il  cliente  della  banca  può  connettere  al  proprio home-banking conti correnti di altre banche attraverso la direttiva PSD2. A questo punto il cliente può richiedere un rimborso delle transazioni avvenute su     qualsiasi   conto   connesso   (es.   dal   conto   Banca   Progetto,   chiede finanziamento su transazione del conto Banca Intesa). Faire Labs, tramite il proprio credit scoring, valuta l’affidabilità del cliente guardando alle transazioni avvenute su conti terzi e se il richiedente è eleggibile per il prestito. In questo modo la banca, estende le possibilità di instant lending anche alle transazioni dei conti connessi di banche competitor sfruttando i loro dati bancari.

SMART & START ITALIA : UN OPPORTUNITA’ PER LE STARTUP INNOVATIVE

By Economia

A chi è rivolto

Smart&Start Italia finanzia le startup innovative costituite da non più di 60 mesi e iscritte alla sezione speciale del registro delle imprese.

Chi può chiedere un finanziamento:

  • startup innovative di piccola dimensione, costituite da non più di 60 mesi;
  • team di persone fisiche che vogliono costituire una startup innovativa in Italia, anche se residenti all’estero, o cittadini stranieri in possesso dello “startup Visa” ;
  • imprese straniere che si impegnano a istituire almeno una sede sul territorio italiano

Cosa finanzia

Smart&Start Italia finanzia piani di impresa con spese comprese tra 100.000 euro e 1,5 milioni di euro, per acquistare beni di investimento, servizi, spese del personale e costi di funzionamento aziendale.

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Valutazione aziendale con metodo patrimoniale

By Economia

La valutazione di unazienda è il processo che determina il suo valore, ovvero il capitale economico che possiede in un determinato momento. Una corretta  valutazione aziendale assume un’importanza chiave in particolari momenti della vita dell’impresa: fusioni, scissioni, scorpori, cessioni, richiesta di finanziamenti, accordi commerciali e così via.

La determinazione del valore di un complesso aziendale (rating creditizio, solvibilità, ecc.) non porta ovviamente ad un risultato assoluto: quel che si cerca di ottenere è una stima il più possibile “oggettiva”. Per tale stima si possono utilizzare differenti metodi economico-finanziari che possono portare a risultati anche molto differenti tra loro.

Vediamo dunque come funziona la valutazione aziendale, utilizzando uno dei metodi meno diffusi ma molto rispondente alla reale situazione aziendale in particolari casi: il metodo patrimoniale.

 

Metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale si applica quando i beni che compongono il patrimonio aziendale sono caratterizzati da un proprio valore, rilevante ed autonomo, come in caso di aziende prive di attività produttiva in cui prevale l’elemento patrimoniale:

  • società immobiliari;
  • holding pure;
  • revocatorie fallimentari.

Il vantaggio è quello di ottenere una valutazione meno soggettiva di quella che si ottiene con altri metodi. Questo perché, rispetto ad esempio ai metodi fondati sui flussi, il metodo patrimoniale si fonda sul principio della valutazione puntuale ed analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo dell’impresa. Il metodo patrimoniale per la valutazione aziendale determina pertanto il valore dell’azienda rivalutando il patrimonio netto esistente alla data della stima e necessita una conoscenza approfondita dell’azienda che si sta valutando. Per effettuare una valutazione aziendale con il metodo patrimoniale è infatti necessario redigere una situazione patrimoniale al momento della valutazione che:

  • deve essere di natura extracontabile;
  • deve indicare anche le passività potenziali non inserite in bilancio;
  • non deve indicare i beni non necessari all’attività di impresa (patrimonio accessorio o surplus assets);
  • deve applicare criteri di valutazione non di funzionamento.

 

Metodo patrimoniale in formule

Il metodo patrimoniale può essere riassunto nella seguente formula: W = PN + (R – I)

Dove:

  • W = valore economico dell’azienda da valutare;
  • PN = patrimonio netto contabile (sommatoria di capitale sociale e riserve, formate da utili o rivalutazioni;
  • R = rettifiche di valore dei beni che compongono il patrimonio aziendale;
  • I = effetto fiscale delle rettifiche.

In pratica, secondo il metodo patrimoniale, il valore aziendale è uguale al patrimonio netto rettificato, ovvero al patrimonio contabile +/- le rettifiche. Il capitale netto contabile viene rettificato, adeguando le singole componenti del patrimonio ai valori correnti di mercato.

Un’evoluzione del metodo patrimoniale semplice è rappresentata dal “metodo patrimoniale complesso”, che prende in considerazione anche i beni immateriali d’impresa (BI), o intangible assets, formati internamente e non rappresentati in bilancio.

La formula diventa quindi: W = PN + (R – I ) + (BI- I)

I beni immateriali possono essere valutati utilizzando:

  • criteri analitici basati sul costo;
  • criteri analitici economici;
  • criteri empirici.

Il metodo patrimoniale complesso consente di ottenere una stima più precisa del valore dell’azienda, rispetto al metodo semplice, tenendo conto nel valore dell’impresa ad esempio del valore dell’avviamento o della capacità dell’impresa di generare redditi o flussi di cassa.

 

Fonte : www.pmi.it

 

 

 

 

Bonus prima casa: nuovi chiarimenti

By Economia

Con la risposta all’interpello n. 44/2020, l’Agenzia delle Entrate chiarisce quali sono i crediti d’imposta per operazioni immobiliari legate alla prima casa che possono essere fruiti solo per intero o anche parzialmente, e quando possono essere fruite in diminuzione di altre imposte oppure in compensazione in dichiarazione dei redditi. Nello specifico, in caso di acquisto di un immobile con agevolazione “prima casa” (riacquisto entro un anni dalla vendita di un’altra abitazione principale), il credito d’imposta spettante potrebbe non essere fruito integralmente in sede di rogito notarile se il credito risulta superiore all’imposta di registro.

Pertanto, nel caso in cui il credito di imposta  prima casa  sia utilizzato solo parzialmente per il pagamento dell’imposta di registro dovuta per l’acquisto, l’importo residuo potrà essere utilizzato in diminuzione dalle imposte IRPEF oppure in compensazione delle somme dovute. Questo stesso credito residuo, invece, non potrà essere utilizzato in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e neppure per quelle su successioni e donazioni, se si tratta di atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito. Per le imposte dovute per tali atti e denunce, infatti, il credito deve essere utilizzato per l’intero importo.

Pertanto, il  bonus fiscale, se utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi, può essere fatto valere come detrazione in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva, oppure in compensazione nel periodo di imposta corrispondente. Per riassumere, e il contribuente può utilizzare il credito in diminuzione dall’imposta di registro per l’atto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi:

  • per l’intero importo  in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito;
  • in diminuzione dalle imposte sui redditi  delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare
  • successivamente alla data del nuovo acquisto;
  • in  compensazione  delle somme dovute ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

 

Fonte : www.pmi.it

Manovra estiva, Gualtieri: altre 18 settimane di CIG e nuove misure per il lavoro

By Economia

Confermate altre 18 settimane di cassa integrazione per le imprese, ma con nuovi meccanismi più selettivi rispetto a quelli fin qui previsti dai decreti sul Coronavirus.

L’annuncio arriva dal ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, in audizione davanti alle Commissioni riunite di Camera e Senato sulle motivazioni per cui il Governo chiede al Parlamento un nuovo scostamento di Bilancio e sul nuovo   PNR (Piano Nazionale di Riforme). «Sono allo studio interventi in continuità alle misure attualmente in vigore con la proroga di 18 settimane della cassa integrazione», ha spiegato.

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DECRETO CURA ITALIA – PIU’ TEMPO PER ADEGUARE GLI STATUTI E PER APPROVARE I BILANCI DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE

By Economia

Anche per l’universo   del non profit  il   decreto Cura Italia  ha provveduto  a dare il suo  sostegno. Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria.

 Stessa proroga è stata prevista anche per le imprese sociali, per conformare con modalità agevolate gli statuti alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 112/2017.

Onlus, Odv e Aps potranno, inoltre, prorogare anche l’approvazione dei propri bilanci fino al 31 ottobre 2020.

L’art. 35 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), contiene alcune novità in tema di adempimenti da parte degli enti del Terzo settore (ETS).

In particolare, il provvedimento, emanato del Governo per fronteggiare l’emergenza da Coronavirus (Covid 19), ha prorogato al 31 ottobre 2020 i termini per gli adeguamenti statutari e per l’approvazione dei bilanci degli ETS, modificando:

  1. a) l’art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017);
  2. b) l’art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 (recante la riforma delle imprese sociali, entrato in vigore il 20 luglio 2017);
  3. c) le disposizioni riguardanti l’approvazione dei bilanci da parte delle Onlus iscritte nell’apposita anagrafe unica, delle organizzazioni di volontariato (Odv) iscritte nei relativi registri regionali e delle province autonome ex l. n. 266/1991 e delle associazioni di promozione sociale (Aps) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all’art. 7 della legge n. 383/2000; secondo il decreto possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, quegli enti per i quali la scadenza del termine di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (ossia nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020).

Obblighi in tema di fatturazione e IVA in caso di committente o prestatore di servizio estero

By Economia

Un’impresa o professionista che si trovi ad avere scambi di servizi con operatori non italiani ha obblighi diversi in materia IVA a seconda che l’azienda straniera sia europea o extra-europea e che sia cliente o fornitrice: in ogni caso è fondamentale stabilire il momento esatto dell’effettuazione dell’operazione, utilizzando i criteri e regole dettate dall’Agenzia delle Entrate. Vediamo di seguito, caso per caso, quali sono i diversi obblighi a cui adempiere in materia di imposta sul lavore aggiunto, le tempistiche e scadenze, i casi particolari, gli eventuali esoneri.

Obblighi IVA

  • Per prestazioni ricevute da operatori fuori dai confini nazionali, il committente italiano passivo IVA è debitore d’imposta: se l’operazione è europea l’IVA si paga con inversione contabile, se è extra-europea, è necessaria l’autofattura;
  • per prestazioni effettuata nei confronti di un committente estero, ricorre l’obbligo di fattura con l’indicazione “inversione contabile” se il committente è europeo, “operazione non soggetta” se extra-UE.

Effettuazione operazioni

Il momento in cui l’operazione si considera effettuata è rilevante per adempiere correttamente ai vari obblighi di legge: integrazione e registrazione fattura; emissione e registrazione autofattura; emissione fattura per operazioni attive; liquidazione ed eventuale versamento imposta.

A tale scopo, vanno anche individuati i momenti di ultimazione del servizio e di maturazione dei corrispettivi visto che, in base alla all’articolo 6, comma 6, Dpr 633/1972 (in parte modificato dalla Legge di Stabilità 2013 e dalla Legge Comunitaria 2010) le prestazioni di servizi, sia verso che da parte di un operatore estero

«si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi».

Se viene effettuato un pagamento prima dell’ultimazione dell’operazione, la prestazione:

«si intende effettuata, limitatamente all’importo pagato, alla data del pagamento».

Infine, se le prestazioni sono effettuate «in modo continuativo nell’arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all’ultimazione delle prestazioni medesime».

Obblighi del committente

Il committente nazionale, in base all’articolo 17, comma 2, dello stesso Dpr 633/1092, modificato dalla Legge di Stabilità, dal primo gennaio 2013 deve:

  • numerare la fattura del fornitore comunitario e integrarla con l’indicazione del controvalore in euro del corrispettivo e degli altri elementi che concorrono a formare la base imponibile dell’operazione espressi in valuta estera, nonché dell’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile (articolo 46, comma 1, dl 331/1993);
  • annotare la fattura, come sopra integrata, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione, e con riferimento al mese precedente, distintamente nel registro IVA vendite (articolo 23, DPR n. 633/1972), secondo l’ordine della numerazione, con l’indicazione anche del corrispettivo espresso in valuta estera (articolo 47, comma 1, Dl 331/1993);
  • annotare la fattura integrata, distintamente, anche nel registro IVA acquisti (articolo 25, DPR 633/1972), per esercitare la detrazione eventualmente spettante (articolo 47, comma 1, dl 331/1993).
  • emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (nel caso di mancata ricezione della fattura del fornitore comunitario entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione), e annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente (articolo 46, comma 5, e articolo 47, comma 1, DL 331 del 1993).

Prestazione e corrispettivi

Per quanto riguarda le “operazioni uniche” (che comportano una singola esecuzione), l’effettuazione dell’operazione coincide con l’ultimazione, mentre nel caso di prestazioni “continuative o periodiche” coincide con la maturazione del corrispettivo. In entrambi i casi, sono rilevanti le clausole contrattuali, ma comunque si osserva che il momento di “ultimazione della prestazione” o di “maturazione del corrispettivo” non sempre coincide con quello in cui si realizza effettivamente il pagamento del corrispettivo.

Esempio: un contratto in cui la maturazione del corrispettivo avviene al termine di ogni bimestre, mentre il pagamento entro il 15 del mese successivo. In questo caso, il momento di esigibilità dell’imposta è la scadenza del bimestre, non il pagamento.

Casi particolari

Da un punto di vista operativo, i nuovi criteri di individuazione del momento di effettuazione dell’operazione, attraverso ultimazione del servizio o maturazione dei corrispettivi, può non essere di agevole applicazione, può succedere ad esempio che prestatore e committente non abbiano la medesima percezione dello stato di esecuzione della prestazione.

In questo caso (sfasamento temporale tra ultimazione della prestazione e conoscenza dell’ultimazione stessa da parte del committente), saranno i documenti scambiati tra le parti sullo stato di avanzamento dei lavori e sull’ammontare del corrispettivo, ad avere un ruolo determinante per la tempistica degli adempimenti contabili che il committente/prestatore dovrà effettuare ai fini dell’assolvimento dell’imposta.

Altro caso: il corrispettivo non è determinabile perché legato ad elementi fattuali non ancora realizzati, e pertanto non conosciuti dalle controparti, alla data di effettuazione dell’operazione. Qui, l’ultimazione della prestazione o la maturazione del corrispettivo possono essere individuati nel momento in cui saranno noti tutti gli elementi, in base a criteri previsti dal contratto, e a quel punto scatta anche l’obbligo di assolvimento IVA. Quando il prestatore del servizio è un comunitario, l’imposta è esigibile al momento di ricezione della fattura, a prescindere dall’effettuazione del pagamento: come detto, il committente italiano la assolve con il criterio dell’inversione contabile.

Se il prestatore del servizio è extra UE, la ricezione di un qualunque documento da quest’ultimo emesso, volto a certificare l’operazione resa, è indice dell’ultimazione dell’operazione o della maturazione del corrispettivo, con conseguente obbligo di emissione dell’autofattura da parte del committente nazionale. Infine, per le prestazioni che durano più di un anno, l’Iva va pagata al termine di ciascun anno (e comunque dopo 12 mesi dall’inizio del servizio), fino a quando la prestazione non è conclusa.

Ci sono prestazioni che, pur non essendo periodiche o continuative, necessitano tempi lunghi (come contratti di appalto o progettazione software) e prevedono pagamenti a determinati stati di avanzamento lavori: la data del pagamento è quella dell’esigibilità dell’imposta, limitatamente all’importo pagato. Nel caso di particolari contratti, per cui l’effettuazione della prestazione non è sufficiente per la determinazione del corrispettivo ma sono previste procedure di rendicontazione che in genere si esauriscono nel mese successivo a quello in cui il servizio è reso ed entro tale termine viene emessa la fattura, è ammissibile individuare il momento di effettuazione della prestazione con quello di emissione della fattura.

Articolo della Redazione di PMI.it

Fonte : www.pmi.it

 
 
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